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D.M. 31/07/1934a) constatare praticamente la capacità produttiva massima degli appa recchi generatori di schiuma (chilogrammi di polvere o litri di liquido, impiegati al minuto primo) b) stabilire la quantità approssimativa di schiuma necessaria per coprire la superficie in combustione del maggior serbatoio fuori terra del deposito, o di due serbatoi attigui (spessore della schiuma non inferiore a 20 cm); e dedurre la quantità totale di polvere o di liquido occorrente c) riconoscere se la quantità di polvere o di liquido accantonata sia adeguata allo scopo (tenendo conto che occorre un'esuberanza almeno uguale alla quantità stabilita). Non occorrono generatori di riserva. 33. Gli stabilimenti con macchine e apparecchi per la produzione, la rettificazione e la raffinazione di oli minerali e derivati, devono essere provvisti di condotte di vapore, con adeguate tubazioni e congruo numero di pre- se, per manichette e lance. 34. E' sufficiente che i magazzini contenenti liquidi infiammabili, combustibili, lubrificanti e grassi, le sale di travaso, le autorimesse e gli altri locali pericolosi, siano dotati di un conveniente numero di estintori portatili, o trasportabili su rotelle (a ribaltamento) secondo i casi, preferibilmente a schiuma, nonchè di una buona provvista di sabbia, fine e umida (o da inumidire al momento dell'impiego), con attrezzi di lancio (pale, badili). In mancanza di sabbia, possono servire terra, o cenere. Qualche altro estintore deve essere collocato nei fabbricati ordinari (laboratori, officine, uffici, abitazioni). 35. Siccome non è sempre possibile collegare fra loro in modo permanente i serbatoi fuori terra d'un deposito (contenenti liquidi della stessa specie), mediante tubi e giochi di valvole che permettano l'eventuale passaggio della parte inferiore del liquido d'un serbatoio in fiamme, entro altro serbatoio capace di riceverlo, è consigliabile disporre, nella sala pompe, tubi flessibili con cui costituire, al momento del bisogno, i collegamenti per raggiungere il detto scopo. 36. Per i rifornimenti in mare, i depositi costieri devono possedere mezzi e personale idonei a compiere direttamente le operazioni di scarico e carico dei combustibili liquidi e dei lubrificanti, evitando spandimenti dei liquidi stessi. Inoltre, tali depositi devono poter disporre di un natante provvisto di apparecchio speciale per spazzare e raccogliere i residui galleggianti di oli minerali eventualmente caduti in mare. L'azione di tale natante costituisce integrazione dello sbarramento gallaggiante di sicurezza, provvisto dalle ditte nel caso in cui ne è prescritto l'impiego. Esso deve essere di tipo approvato dal Ministero delle comunicazioni, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. 37. Negli stabilimenti e nei depositi devono essere sempre impiantati mezzi di varia specie, per una sicura e pronta comunicazione coi civici pompieri, dove esistono. In questo caso, i raccordi degli idranti e delle manichette dello stabilimento o del deposito devono corrispondere a quelli usati dai pompieri. Se non è destinato permanentemente apposito personale alla estinzione degli incendi, è necessario che le direzioni degli stabilimenti e dei depositi facciano impartire apposita istruzione a qualche operaio (che deve portare sempre uno speciale distintivo, preferibilmente di color rosso). E' necessario, per prevenire gli incendi, che negli stabilimenti e nei depositi di oli minerali siano curati in maniera assoluta l'ordine e la pulizia, sia osservata la disciplina più rigorosa e sia assicurato il perfetto funzionamento di ogni macchina, di ogni apparecchio e di ogni veicolo. TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI Zona di protezione - Distanze dai fabbricati esterni e da ferrovie, tramvie, ponti, monumenti, ecc. 38. Zona di protezione Gli stabilimenti e i depositi di oli minerali devono essere circondati da un recinto senza aperture o discontinuità salvo l'ingresso (nei grandi impianti, gli ingressi possono essere due o più secondo l'ampiezza dello stabilimento o del deposito), alto non meno di m 2,50 sul piano del terreno esterno, costruito con materiale incombustibile. Tale recinto deve essere preferibilmente in muratura; può essere consentita una robusta rete metallica. La zona di protezione è la distanza minima che deve intercedere fra il recinto suddetto e i serbatoi e i locali pericolosi (travaso; merce imballata; ecc.). Essa risulta, per le diverse classi dei depositi, dalla unita tabella, e si misura come indicato nel numero seguente. 39. Distanze dai fabbricati esterni e da ferrovie, tramvie, ponti, monumenti, ecc. Per gli stabilimenti e i depositi di oli minerali deve ottenersi, con la di- stanza, la garanzia che, in caso di incendio, il fuoco non possa propargarsi all'esterno, con pericolo per la pubblica incolumità e per il regolare svolgimento dei servizi pubblici. Parimenti deve conseguirsi la garanzia contro il pericolo che possa derivare dalla vicinanza di altri stabilimenti, o di altri depositi delle stesse o di altre sostanze, o di ferrovie e tramvie con locomotive a fuoco, ecc. Per fabbricati esterni si intendono gli edifici situati fuori del recinto, destinati ad uso di abitazione, oppure a servizi pubblici, al culto, e comunque a pubbliche riunioni, nonchè gli stabilimenti, i cantieri e le tettoie destinati alla lavorazione o al deposito di materie facilmente combustibili, i ponti e i monumenti. Le distanze di rispetto da osservare sono indicate, per le varie classi dei depositi, nella tabella. Esse e la zona di protezione si intendono misurate orizzontalmente, dal perimetro esterno dei serbatoi e dei locali pericolosi del deposito, al punto rispettivamente più vicino dei fabbricati esterni indicati nel presente numero. Quanto alle strade ferrate e tramviarie, si considerano all'effetto delle distanze, come fabbricati esterni, i binari, misurando tali distanze fra il lato esterno della rotaia più vicina e il perimetro esterno dei serbatoi e dei locali o manufatti pericolosi. 40. La larghezza delle strade, a qualsiasi categoria appartengano, che corrono fra gli stabilimenti o i depositi ed i fabbricati esterni, i ponti, i monumenti, ecc., è compresa nel computo delle distanze di rispetto (colonne 5 e 6 della tabella) stabilite per serbatoi e per i locali pericolosi, e cioè come se le strade stesse non esistessero. E' vietato l'impianto di qualsiasi manufatto a meno di tre metri dal confine delle strade nazionali e provinciali e delle autostrade. Il recinto degli stabilimenti e dei depositi che sorgono in vicinanza di fiumi e di canali navigabili deve stare a tre metri dalla sponda. Quando il deposito confina da un lato col mare aperto, non occorrono, da quel lato, zona di protezione e distanze di rispetto, ma la recinzione deve essere completa. 41. Rispetto alle ferrovie e alle tramvie in sede propria, devono essere osservate le distanze prescritte dalla tabella. In nessun caso, però, tali distanze possono essere inferiori a 20 metri. Per i distributori di benzina o di miscele e per quelli di residui, installati su strade ordinarie percorse da tramvie o da linee ferroviarie, la colonna distributrice deve essere disposta sul lato opposto della strada, possibilmente a non meno di 6 metri di distanza dalla rotaia più vicina. Il serbatoio del distributore deve trovarsi dalla medesima parte e il più lontano possibile dalla rotaia stessa. Per i depositi sorgenti nell'ambito dei porti devono essere osservate le distanze prescritte dalla tabella, rispetto ai fabbricati esterni; ma, nei riguardi dei binari ferroviari, deve essere adottata, in caso di deficienza di spazio, la soluzione più opportuna, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. Inoltre, essi devono essere disposti in modo, rispetto ai depositi merci e agli altri impianti portuali che, in caso d'incendio, non possa propargarsi il fuoco a questi, nè possano venire intercettate le rispettive uscite. Per i ponti di grande importanza, viadotti, le gallerie ferroviarie e i monumenti nazionali di eccezionale interesse, deciderà volta per volta l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentiti gli organi preposti alla conservazione delle opere stesse, richiedendo, all'occorrenza, il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. 42. In relazione al primo alinea del n. 11, mentre è ovvio che, per i serbatoi ed i magazzini di merce imballata, si debbano computare la larghezza della zona di protezione e le distanze dai fabbricati esterni, sui dati che, per la classe alla quale il deposito appartiene, sono stabiliti dalla tabella, rispettivamente per i liquidi delle categorie A (benzina) e B (petrolio), è consentito che, quando il deposito misto contiene anche liquidi della categoria C (oli combustibili e lubrificanti), per i serbatoi e i magazzini di questi liquidi si applichino le zone di protezione e le distanze pertinenti alle classi 8ª e 9ª. 43. Osservate le norme di concessione, a termine delle disposizioni vigenti, è ammesso, per quanto riguarda la sicurezza, l'uso promiscuo dei serbatoi per benzina, per semilavorati e per petrolio, purchè essi abbiano la zona di protezione e le distanze dai fabbricati esterni relativi alla sola benzina (liquido più pericoloso). 44. Per le sostanze speciali (benzolo, etere solforico) e per le miscele carburanti contemplate nella categoria A, di cui al n. 1, si debbono seguire le norme prescritte per la benzina, alla quale, esse e dette miscele carburanti, sono equiparate (serbatoi, bacini di contenimento, irrorazione sui serbatoi, mezzi di trasporto, pompe, travasi, distanze, ecc.). Anche per l'etere di petrolio si devono osservare le norme prescritte per la benzina. Invece per l'acqua ragia minerale valgono quelle indicate per il petrolio; e per il gasoil e liquidi analoghi, sono sufficienti le prescrizioni particolari sugli oli combustibili. 45. E' opportuno che gli stabilimenti e i grandi depositi che usufruiscono normalmente di trasporti ferroviari, siano collegati alla ferrovia, o direttamente mediante apposito binario di raccordo oppure con tubazioni. 46. Per i depositi delle classi 5ª e 7ª, di carattere provvisorio, costituiti entro fabbricati esistenti e comprendenti in ogni caso soltanto merce imballata, i quali si trovassero in difetto di qualche distanza rispetto a fabbricati viciniori, è consentito compensare questa deficienza, con muri tagliafuoco, di spessore e altezza da stabilire caso per caso. E' però fatto divieto di eseguire travasi, se non ricorrendo alle precise modalità contemplate nella nota (3) della tabella. Tabella delle zone di protezione e delle distanze di rispetto da osservare: Classe del deposito 1 Caratteristiche degli impianti 2 Categ. dei liquidi 3 Zona di protezione (metri) 4 Distanza di rispetto tra i fabbricati esterni e il perimetro dei serbatoi (metri) 5 il perim. dei magaz. dei liquidi o dei locali di travaso (metri) 6 1 a a) Depositi con serbatoi fuori terra; ordinari A B 20 10 75 50 25 15 b) Depositi con serbatoi fuori terra; sicurezza di 3° grado A B 10 5 50 35 25 15 c) Depositi con serbatoi fuori terra, oppure interrati; sicurezza di 2° grado A B 10 5 37,50 25 25 15 d) Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1° grado A B 5 5 25 15 25 15 2 a a) Depositi con serbatoi fuori terra; ordinari A B 15 5 60 40 25 15 b) Depositi con serbatoi fuori terra; sicurezza di 3° grado A B 10 5 37,50 25 25 15 D.M. 31/07/1934 – Approv. norme di sicurezza lavorazione, immagazzinamento e impiego oli minerali. c) Depositi con serbatoi fuori terra, oppure interrati; sicurezza di 2° grado A B 10 5 25 15 25 15 d) Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1° grado A B 5 5 15 10 25 15 3 a a) Depositi con serbatoi fuori terra; ordinari A B 10 5 50 25 15 10 b) Depositi con serbatoi fuori terra; sicurezza di 3° grado A B 5 5 15 10 15 10 c) Depositi con serbatoi fuori terra, oppure interrati; sicurezza di 2° grado A B 5 5 10 7 15 10 d) Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1° grado A B 3 3 5 4 15 10 4 a Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1° grado (1) A e B 2 3 5 (2) 5 a Depositi di merce imballata; sicurezza di 2° grado (5) A e B 5 (non esistono serbatoi) 15 (3) 6 a Serbatoi interrati per distributori di benzina e miscele; sicurezza di 1°grado (4) A ---- (non esistono né magaz. né locali di travaso) 7 a Depositi di merce imballata; sicurezza si 2° grado (5) A e B -- (non esistono serbatoi) 5 (3) 8 a Depositi con serbatoi fuori terra, o interrati, oppure C 3 4 5 magazzini di merce imballata (6) 9 a Depositi con serbatoi fuori terra, o interrati, oppure magazzini di merce imballata (6) C 1,50 2 3 10 a Serbatoi interrati per distributori di residui distillati C ---- (non esistono né magaz. né locali di travaso) (1) I serbatoi interrati dei depositi della classe 4ª non possono avere capacità superiore a 50 mc. (2) La distanza di 5 metri si riferisce solamente al locale di travaso, stante la esigua quantità di merce imballata costituente l'aliquota ammessa dal n. 12. (3) Nell'interno dei depositi delle classi 5ª e 7ª (misti di merce imballata), come pure per il quantitativo di merce imballata consentita per i depositi delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, non sono ammesse operazioni di travaso, se non in locale separato da muri, con tagliafuoco alto un metro, ingresso indipendente e senza comunicazione veruna coi locali adibiti a magazzino, nemmeno nel caso preveduto dalla lettera f) del n. 22. Il travaso deve farsi con un solo fusto per volta, e soltanto in recipienti ammessi ai trasporti ferroviari. E' tollerato il deposito temporaneo, nel locale di travaso, di merce imballata, però nel limite totale massimo di due giornate di lavoro di preparazione. Queste prescrizioni non riguardano gli oli combustibili e lubrificanti della categoria C. (4) I serbatoi per distributori di benzina, di capacità non superiore a 3.500 litri, già installati con semplice tubo di equilibrio (sicurezza di 2° grado), possono rimanere in uso. I nuovi serbatoi, di qualsiasi capacità, devono invece avere dispositivi di sicurezza di 1° grado. (5) Qualora in un deposito di merce imballata (classe 5ª o 7ª) si vogliano installare serbatoi interrati con le caratteristiche della classe 4ª, i magazzini di merce imballata conservano le proprie distanze, mentre i serbatoi aggiunti si devono collocare alle distanze e con le norme prescritte per D.M. 31/07/1934 – Approv. norme di sicurezza lavorazione, immagazzinamento e impiego oli minerali. la classe 4ª. (6) Nell'ambito del demanio marittimo, e nelle vicinanze di abitazioni, le distanze delle colonne 4, 5, 6, diventano: per la classe 8ª, rispettivamente di metri 5, 6, 8 e per la classe 9ª di metri 3, 4, 5. |
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